PNRR-M1C3-2.2

“Protezione e valorizzazione dell’architettura

e del paesaggio rurale”

E’ stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico PNRR-M1C3-2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (Decreto Dirigenziale n. 6821 del 13/04/2022):

Dalle ore 12.00 del giorno 1 Luglio 2022 alle ore 16.59 del giorno 30 Settembre 2022 . Solo per le regioni Toscana, Umbria e Lazio

In coerenza con gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, il presente avviso mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.

Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (es: casali, masserie, …), produttivi (es: case coloniche, stalle, mulini, frantoi, …), religiosi (chiese rurali, edicole votive, …), didattici (scuole rurali, masserie didattiche, …) e strutture agricole, hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni, che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti.

L’intervento mira a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e favorire il trasferimento di buone pratiche, nonché l’implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l’accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale.

Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio rurale, ove coniugato ad interventi per migliorarne l’efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agro-forestalipastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni e da un’ottima capacità di assorbimento della CO2, spesso superiore alle foreste, come nel caso degli oliveti.

L’intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all’uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.

L’investimento “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” è finalizzato alla realizzazione di un’azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

• Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi;

• Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

L’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore , o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento antecedenti al 2020 e di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno dell’ Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico.

Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo di almeno 5 anni, sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso ricettività), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale di arrivo delle stesse, e in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un’apposita Commissione nominata dalla Regione, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all’articolo 10.

Ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità:

– ai beni ubicati in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico (beni ubicati in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del medesimo D.lgs.), ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);

– a progetti presentati unitariamente attraverso un’unica candidatura che aggrega più di 3 domande presentate da proprietari, possessori o detentori a vario titolo di beni che insistono su aree contermini (progetti d’ambito) allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica,;

– ai progetti localizzati in aree ove sia possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altri progetti di valorizzazione territoriale promossi a livello nazionale, regionale, tra i quali i Progetti di Paesaggio ai sensi dell’art.34 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, nonché, ove compatibile con le tempistiche di selezione, con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l’intervento “Percorsi nella Storia” inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi;

– a progetti che promuovano la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa;

– a progetti che promuovano la crescita di attrattività del contesto rurale delle Aree Interne come individuate sul territorio regionale nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale per le Aree Interne (Dgr 199 del 28/2/2022 “Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali”

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell’intervento

Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per ciascuna proposta in forma di cofinanziamento, come stabilito al precedente articolo 3.

Per ciascun intervento è stabilita una soglia minima di investimento di € 30.000,00

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